Sostituirlo con il seguente:
1. Le disposizioni di cui agli articoli 5, 7, 8, 9 e 10, e 44, 46 e 47 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, cessano di avere efficacia in ogni istituzione scolastica a decorrere dalla data di costituzione degli organi di cui all'articolo 2 della presente legge. Resta in ogni caso in vigore il comma 1-bis dell'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 297 del 1994.
2. Le disposizioni di cui agli articoli da 16 a 22 del citato decreto legislativo n. 297 del 1994 cessano di avere efficacia in ogni regione a decorrere dalla data di costituzione degli organi di cui all'articolo 11, commi da 3 a 6, della presente legge.
3. Le disposizioni di cui agli articoli da 12 a 15 e da 30 a 43 del citato decreto legislativo n. 297 del 1994, e successive modificazioni, cessano di avere efficacia in ogni istituzione scolastica a decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto di cui all'articolo 1, comma 4, della presente legge.
4. Gli articoli da 23 a 25 del citato decreto legislativo n, 297 del 1994 sono abrogati a decorrere dalla data di insediamento del Consiglio nazionale delle autonomie scolastiche di cui all'articolo 11 della presente legge.