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Legislatura XVI

Proposta emendativa 9.3. in VII Commissione in sede legislativa riferita al testo base adottato nella seduta del 06/08/2012

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/09/2012  [ apri ]
9.3.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Ciascun Ufficio scolastico regionale redige e pubblica la graduatoria delle istituzioni scolastiche articolata in tre fasce, coerentemente con gli standard di cui all'articolo 8, nelle quali sono elencate:
   a) le istituzioni scolastiche che hanno conseguito le più elevate valutazioni;
   b) le istituzioni scolastiche che hanno conseguito valutazioni intermedie;
   c) le istituzioni scolastiche che hanno conseguito le valutazioni più basse.

  1-ter. Alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1-bis, lettere a) e b) sono riconosciuti contributi premiali di importo pari, rispettivamente, al 50 per cento e al 30 per cento delle risorse trasferite dallo Stato a valere sul Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  1-quater. I contributi premiali di cui al comma 1-ter, nei limiti delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 7, comma 1, sono ripartiti dalle istituzioni scolastiche tra i docenti degli studenti sottoposti a valutazione.
  1-quinquies. Le istituzioni scolastiche di cui al comma 1-bis, lettera c) intraprendono, con il supporto delle università, d'intesa con l'ufficio scolastico regionale territorialmente competente, un percorso di riqualificazione dell'offerta formativa di durata triennale. Se al termine del triennio l'istituzione coinvolta nel percorso di riqualificazione non consegue miglioramenti sul piano della qualità dell'offerta formativa, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca promuove l'adozione degli opportuni provvedimenti, fino allo scioglimento del consiglio di istituto ai sensi dell'articolo 28, comma 7 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
  1-sexies. Le istituzioni scolastiche, con proprio regolamento, sentito il Consiglio dei docenti, disciplinano le modalità di ripartizione delle maggiori risorse di cui al comma 1-ter tra i docenti interessati, modulando l'assegnazione dei contributi premiali in base ai seguenti criteri:
   a) il numero degli studenti sottoposti alle verifiche che hanno superato positivamente le prove;
   b) il punteggio complessivo conseguito dagli studenti sottoposti alle verifiche;
   c) la tipologia delle funzioni svolte dall'insegnante e il suo inquadramento nell'organico d'istituto.

  Conseguentemente, al comma 2 dell'articolo 8 sopprimere l'ultimo periodo.