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Legislatura XVI

Proposta emendativa 7.02. in VII Commissione in sede legislativa riferita al testo base adottato nella seduta del 06/08/2012

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/09/2012  [ apri ]
7.02.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Dotazione e autonomia finanziarie delle istituzioni scolastiche).

  1. L'autonomia amministrativa e finanziaria delle istituzioni scolastiche è finalizzata alla migliore gestione delle risorse definite dal relativo bilancio.
  2. L'esercizio finanziario delle istituzioni scolastiche ha durata annuale e coincide con l'anno solare.
  3. La dotazione finanziaria per spese di funzionamento e di investimento è attribuita secondo criteri e modalità diretti a garantire la qualificazione e la razionalizzazione della spesa nonché il riequilibrio di situazioni di svantaggio, senza altro vincolo di destinazione che quello dell'utilizzazione per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie di ciascuna tipologia, di ciascun indirizzo e di ciascun percorso. Le istituzioni scolastiche possono prevedere il versamento da parte degli studenti e delle famiglie di contributi per il rimborso delle spese relative alla realizzazione di attività facoltative, integrative o di laboratorio con forme di esonero totale o parziale, in base al merito e alla capacità economica della famiglia.
  4. Le entrate delle istituzioni scolastiche comprendono:
   a) le assegnazioni per spese di funzionamento e di investimento;
   b) il contributo e le assegnazioni di altri enti pubblici;
   c) i contributi di istituzioni, imprese o privati, compresi i versamenti degli studenti o delle famiglie;
   d) i proventi derivanti da convenzioni o da contratti con soggetti esterni;
   e) qualsiasi altra oblazione, provento o erogazione liberale.

  5. Le assegnazioni ordinarie per il finanziamento dell'attività scolastica sono distinte in assegnazioni ordinarie e straordinarie. Le assegnazioni sono disposte sulla base di parametri oggettivi per la determinazione dei fabbisogni, tenendo conto dell'entità e della complessità della singola scuola.
  6. Le assegnazioni straordinarie sono finalizzate alla copertura di spese imprevedibili o alla realizzazione di progetti di particolare complessità.
  7. A tutte le istituzioni scolastiche è garantita una dotazione di base finalizzata ad assicurare il regolare funzionamento didattico-amministrativo dell'attività scolastica.
  8. Con proprio decreto, il Ministro dell'istruzione, università e ricerca provvede alla riqualificazione della spesa complessiva, previo controllo di regolarità amministrativa e contabile.