Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Dotazione e autonomia finanziarie delle istituzioni scolastiche).
1. L'autonomia amministrativa e finanziaria delle istituzioni scolastiche è finalizzata alla migliore gestione delle risorse definite dal relativo bilancio.
2. L'esercizio finanziario delle istituzioni scolastiche ha durata annuale e coincide con l'anno solare.
3. La dotazione finanziaria per spese di funzionamento e di investimento è attribuita secondo criteri e modalità diretti a garantire la qualificazione e la razionalizzazione della spesa nonché il riequilibrio di situazioni di svantaggio, senza altro vincolo di destinazione che quello dell'utilizzazione per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie di ciascuna tipologia, di ciascun indirizzo e di ciascun percorso. Le istituzioni scolastiche possono prevedere il versamento da parte degli studenti e delle famiglie di contributi per il rimborso delle spese relative alla realizzazione di attività facoltative, integrative o di laboratorio con forme di esonero totale o parziale, in base al merito e alla capacità economica della famiglia.
4. Le entrate delle istituzioni scolastiche comprendono:
a) le assegnazioni per spese di funzionamento e di investimento;
b) il contributo e le assegnazioni di altri enti pubblici;
c) i contributi di istituzioni, imprese o privati, compresi i versamenti degli studenti o delle famiglie;
d) i proventi derivanti da convenzioni o da contratti con soggetti esterni;
e) qualsiasi altra oblazione, provento o erogazione liberale.
5. Le assegnazioni ordinarie per il finanziamento dell'attività scolastica sono distinte in assegnazioni ordinarie e straordinarie. Le assegnazioni sono disposte sulla base di parametri oggettivi per la determinazione dei fabbisogni, tenendo conto dell'entità e della complessità della singola scuola.
6. Le assegnazioni straordinarie sono finalizzate alla copertura di spese imprevedibili o alla realizzazione di progetti di particolare complessità.
7. A tutte le istituzioni scolastiche è garantita una dotazione di base finalizzata ad assicurare il regolare funzionamento didattico-amministrativo dell'attività scolastica.
8. Con proprio decreto, il Ministro dell'istruzione, università e ricerca provvede alla riqualificazione della spesa complessiva, previo controllo di regolarità amministrativa e contabile.