Sostituirlo con il seguente:
Art. 6.
1. Il collegio dei docenti è composto dal personale docente di ruolo e non di ruolo in servizio nell'istituto, ed è presieduto dal dirigente scolastico.
2. Ogni delibera in materia di funzionamento didattico compete al consiglio dei docenti, presieduto dal dirigente scolastico e composto da tutti i docenti. Il Consiglio dei docenti opera anche per commissioni e dipartimenti, consigli di classe, elabora il piano dell'offerta formativa e mantiene un collegamento con gli organi che esprimono le posizioni degli alunni e dei genitori.
3. L'attività didattica di ogni classe è programmata e attuata dai docenti che ne sono responsabili, nella piena responsabilità e libertà di insegnamento e nel quadro delle indicazioni e standard nazionali per il curricolo.