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Legislatura XVI

Proposta emendativa 5.2. in VII Commissione in sede legislativa riferita al testo base adottato nella seduta del 06/08/2012

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/09/2012  [ apri ]
5.2.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.

  1. Il dirigente scolastico è l'organo che assolve ai compiti di natura amministrativo-didattica che gli sono conferiti dall'ordinamento scolastico.
  2. Nel rispetto dell'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell'istituzione scolastica, ne ha la legale rappresentanza, è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio, organizza l'attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative. Adotta i provvedimenti di gestione delle risorse e del personale in attuazione degli indirizzi generali di organizzazione didattica deliberati dal Consiglio dei docenti ed è responsabile dei risultati per gli atti di sua competenza. Nell'espletamento dei suoi compiti, al servizio della comunità scolastica, mantiene i rapporti con le altre istituzioni scolastiche a livello centrale e periferico, con le istituzioni locali e con le altre realtà territoriali, con il mondo dell'impresa e del lavoro.
  3. Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il dirigente scolastico, nel rispetto dei criteri fissati dal Consiglio dei docenti, può avvalersi di docenti da lui individuati ed è coadiuvato dal direttore dei servizi amministrativi.
  4. Per eventuali provvedimenti che afferiscono alla sfera della didattica promossi dal dirigente scolastico nei confronti dei singoli docenti, lo stesso è tenuto ad acquisire in merito il parere del Consiglio dei docenti.