Sostituirlo con il seguente:
Art. 11.
1. Le regioni definiscono piani e modalità per reperire risorse da associazioni operanti nel territorio al fine di migliorare la qualità complessiva dell'offerta formativa di ciascuna istituzione scolastica autonoma, con particolare riguardo per le realtà più colpite dal fenomeno della dispersione scolastica, sulla base delle proposte dei collegi docenti.