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Legislatura XVI

Proposta emendativa 11.2. in VII Commissione in sede legislativa riferita al testo base adottato nella seduta del 06/08/2012

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/09/2012  [ apri ]
11.2.

  Sostituirlo con i seguenti:

Art. 11.
(Collegio Nazionale dei Docenti e Collegi Regionali dei Docenti).

  1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di garantire l'autonomia professionale, la responsabilità e la partecipazione dei docenti alle decisioni sul sistema nazionale di istruzione, sono istituiti i seguenti organismi rappresentativi della funzione docente: un organismo nazionale denominato «Collegio Nazionale dei Docenti» e organismi regionali denominati «Collegi Regionali dei Docenti».
  2. Il Collegio Nazionale dei Docenti e i Collegi Regionali dei Docenti deliberano a maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti. Con la stessa maggioranza sono eletti i rispettivi presidenti, che ne sono anche rappresentanti legali.
  3. Il Collegio Nazionale dei Docenti è composto da insegnanti in rappresentanza delle diverse aree disciplinari dei diversi ordini e gradi di scuola, in modo tale che ogni area risulti al suo interno rappresentata. Per quanto riguarda il sistema di istruzione secondario di primo e secondo grado è stabilita la presenza di un numero di rappresentanti per ogni classe di concorso che sia proporzionale al numero complessivo di insegnanti sul territorio nazionale e comunque non inferiore ad una unità e non superiore a cinque unità per ogni classe di concorso; per il sistema di istruzione primaria è prevista la presenza di cinque insegnanti della scuola dell'infanzia e quindici insegnanti della scuola primaria (ovvero cinque per l'area linguistico-artistico-espressiva, storico-geografica e matematico-scientifica).
  4. I membri del Collegio Nazionale dei Docenti possono avvalersi della consulenza di cinque esperti indicati dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dalle Università. Il Collegio Nazionale dei Docenti opera in collaborazione con il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione.
  5. I Collegi Regionali dei Docenti sono composti da insegnanti in rappresentanza delle diverse aree disciplinari dei diversi ordini e gradi di scuola presenti nella regione, in modo tale che ogni area risulti al suo interno rappresentata. Per quanto riguarda il sistema di istruzione secondario di primo e secondo grado è stabilita la presenza di un numero di rappresentanti per ogni classe di concorso che sia proporzionale al numero complessivo di insegnanti sul territorio regionale e comunque non inferiore ad una unità e non superiore a due unità per ogni classe di concorso; per il sistema di istruzione primaria è prevista la presenza di due insegnanti della scuola dell'infanzia e sei insegnanti della scuola primaria (ovvero due per l'area linguistico-artistico-espressiva, storico-geografica e matematico-scientifica).
  6. I membri effettivi del Collegio Nazionale e dei Collegi Regionali dei Docenti durano in carica cinque anni, sono individuati attraverso procedura concorsuale per titoli ed esami e sono esonerati dal servizio per l'intera durata del rispettivo incarico. All'atto del conferimento dell'incarico i membri del Collegio Nazionale e dei Collegi Regionali dei Docenti sottoscrivono un contratto che indica, oltre al trattamento economico per il quinquennio di nomina, anche le specifiche indennità maturate per la progressione di carriera.
  7. Il bando del concorso per l'individuazione dei membri del Collegio Nazionale e dei Collegi Regionali dei Docenti è emanato con apposito decreto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Sono ammessi a partecipare al concorso tutti gli insegnanti con contratto a tempo indeterminato e determinato con almeno cinque anni di servizio. Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con apposito decreto individua attraverso sorteggio le commissioni giudicatrici, formate da insegnanti con almeno cinque anni di servizio, dirigenti scolastici e docenti universitari. Le prove concorsuali hanno luogo in date e sedi indicate con apposito decreto ministeriale.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Attribuzioni del Collegio Nazionale dei Docenti e dei Collegi Regionali dei Docenti).

  1. Il Collegio Nazionale dei Docenti ha la rappresentanza della professione docente sul piano nazionale. Esso esercita, oltre a quelle eventualmente demandate a esso da altre norme, le seguenti funzioni:
   a) dà pareri, obbligatori e vincolanti, al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca sui progetti di legge e di regolamento che riguardano l'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema di istruzione;
   b) adotta il codice deontologico della funzione docente e ne cura periodicamente l'aggiornamento;
   c) sovrintende allo stato giuridico e alla valutazione professionale del corpo docente e decide in materia disciplinare avvalendosi della collaborazione, ove necessario, dei Collegi Regionali dei Docenti;
   d) individuare criteri e metodi per la valutazione dei docenti, al fine di valorizzare le esperienze più meritevoli, sanzionare e, laddove si renda necessario, allontanare dall'esercizio del proprio incarico coloro che abbiano dimostrato inadeguatezza e incapacità nell'assolvimento del proprio ruolo;
   e) individuare criteri e metodi per la verifica del raggiungimento dei livelli essenziali di apprendimento degli studenti di ogni ordine e grado di scuola, al fine di elaborare strategie di risanamento delle realtà più disagiate anche nell'ottica di un programma di contrasto alla dispersione scolastica;
   f) coordina e promuove le attività dei Collegi Regionali dei Docenti volte alla formazione iniziale e all'aggiornamento del personale docente, anche al fine di garantirne l'uniformità sul territorio nazionale;
   g) predispone il piano annuale nazionale delle attività di aggiornamento del corpo docente avvalendosi della collaborazione dei Collegi Regionali dei Docenti e delle Università. I docenti hanno diritto all'aspettativa retribuita per le attività di aggiornamento;
   h) intraprende iniziative a livello nazionale a tutela della reputazione, della dignità e della libertà dei docenti, nonché della libertà di insegnamento;
   i) adotta il regolamento per la trattazione dei ricorsi e degli affari di sua competenza. Il regolamento è sottoposto all'approvazione del Ministro della giustizia;
   l) determina, con deliberazione sottoposta al visto del Ministro della giustizia, e con aggiornamento biennale, la misura delle quote annuali dovute per le spese del funzionamento proprio e dei Collegi Regionali dei Docenti che non possono comunque superare lo 0,30 per cento dello stipendio medio netto dei docenti delle scuole di ogni ordine e grado. Lo stesso Collegio Nazionale e i Collegi Regionali dei Docenti redigono annualmente e rendono pubblico il rispettivo bilancio. Le quote sono prelevate dalle buste paga e sono versate al medesimo Collegio Nazionale che provvede a ripartire una quota pari ad almeno il 50 per cento del totale ai Collegi Regionali;
   m) delibera sull'utilizzazione e sull'investimento delle quote di cui alla lettera i) prevedendo in particolare che una parte sia destinata ai fini della tutela e della previdenza dei docenti;
   n) delibera sull'utilizzazione e sull'investimento dei finanziamenti ad esso destinati da parte dello Stato e dell'Unione europea. Lo Stato destina al medesimo Collegio Nazionale dei Docenti una quota pari allo 0,1 per cento del bilancio annuale a carico dello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
   o) stabilisce, su base oraria, la retribuzione minima tabellare della funzione relativa ai docenti dei diversi ordini e gradi nel sistema di istruzione pubblico e privato, in misura comunque non inferiore alla retribuzione media oraria dei docenti rilevata negli Stati dell'Unione europea;
   p) fissa l'orario frontale di insegnamento;
   q) emana norme regolamentari per la disciplina delle attività dei Collegi Regionali dei Docenti;
   r) emana i regolamenti istitutivi dei nuovi organi collegiali: il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, i Consigli scolastici Provinciali e Distrettuali.

Art. 11-ter.

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, è abrogato e sono conseguentemente ripristinati il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione e i Consigli scolastici Provinciali e Distrettuali la cui disciplina e le cui elezioni sono rimandate alle delibere del Collegio Nazionale dei Docenti.