Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Nel rispetto delle funzioni delle Regioni in materia di determinazione del calendario scolastico, compresa quella dell'articolazione delle lezioni in cinque o sei giorni lavorativi settimanali, le istituzioni scolastiche organizzano, nell'ambito della propria autonomia didattica, le lezioni o gli insegnamenti; il conseguimento dell'obiettivo dell'articolazione delle lezioni in cinque giorni lavorativi settimanali costituisce elemento di valutazione della virtuosità delle istituzioni scolastiche ai fini delle norme sul finanziamento delle scuole e del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica di cui al patto di stabilità interno.