Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Rapporto tra le istituzioni scolastiche e la realtà territoriale).
1. Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado concorrono allo sviluppo del territorio in cui operano attraverso la programmazione di un'offerta formativa coerente con i bisogni del territorio delle comunità e operano per l'integrazione e per la collaborazione tra le stesse istituzioni scolastiche e gli altri soggetti istituzionali.
2. Nell'ambito della propria autonomia le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado utilizzano una parte del curricolo obbligatorio per la costruzione di percorsi interdisciplinari dedicati alla conoscenza del territorio di appartenenza, dal punto di vista storico, culturale, ambientale, urbanistico, economico e sportivo.
3. I percorsi di cui al comma 2 sono volti altresì a fornire le conoscenze necessarie a esercitare consapevolmente i diritti di cittadinanza attiva, di legalità e di partecipazione democratica a livello locale, in un'ottica di mantenimento delle diversità e delle specificità territoriali aperte e inserite nella comunità nazionale, europea e internazionale.
4. Nell'ambito del piano dell'offerta formativa è definita la quota curricolare da dedicare ai percorsi di cui ai commi 2 e 3.