Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis.
(Disposizioni particolari per la Regione autonoma Valle d'Aosta).
1. Sono fatte salve le competenze della Regione autonoma Valle d'Aosta che provvede alle finalità della presente legge in conformità al proprio Statuto speciale e alle relative norme di attuazione.