Aggiungere in fine i seguenti commi:
1-bis. Il Ministro della salute individua con uno o più decreti i criteri per garantire il costante adeguamento delle strutture e delle prestazioni sanitarie alle esigenze dei cittadini utenti del Servizio sanitario nazionale e alle loro famiglie, istituendo un sistema a rete Hospital – home (domicilio) – house (casa famiglia e variabili) in grado di assicurare una rete a supporto riabilitativo e psicoterapeutico per il paziente e per i suoi familiari.
Il servizio offerto, può essere di tipo individuale o di gruppo purché fornisca un'assistenza domiciliare efficace attraverso personale specializzato (psicologi e tecnici della riabilitazione), coordinato dal medico psichiatra.
1-ter. Sono parte della rete anche il paziente, i familiari, i volontari, le organizzazioni di volontariato. La rete garantisce al paziente in fase terminale le seguenti tipologie di assistenza:
a) assistenza ambulatoriale;
b) assistenza domiciliare;
c) monitoraggio della situazione clinica individuale;
d) ricovero ospedaliero in regime ordinario o in day hospital;
e) assistenza in hospice;
f) supporto di tipo psicologico e sociale rivolto alla persona malata e al suo nucleo familiare.