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Legislatura XVI

Proposta emendativa 8.3. in XII Commissione in sede referente riferita al C. 919

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 18/07/2012  [ apri ]
8.3.

  Sostituire il comma 1, con il seguente:
  1. Quando le condizioni psico-fisiche del paziente lo richiedono, al fine di prevenire l'aggravarsi delle condizioni cliniche in caso di esordio della psicopatologia segnalato dai familiari, dal tutore, dall'amministratore di sostegno, o allo scopo di garantire la continuità assistenziale, il dipartimento di salute mentale assicura la visita a domicilio o residenza del paziente con tempestività dal momento della segnalazione. In caso di omissione, il direttore del dipartimento di salute mentale deve fornire, per iscritto, alla direzione sanitaria dell'azienda da cui dipende adeguate giustificazioni, al fine di non incorrere in sanzioni disciplinari.