Sostituire il comma 1, con il seguente:
1. Il dipartimento di salute mentale assicura le attività riabilitative psico-sociali attraverso le seguenti strutture:
a) strutture ambulatoriali e day-hospital, anche con interventi domiciliari in particolare per casi lievi;
b) strutture residenziali, quali presidi di cura e riabilitazione intensiva o estensiva, a ciclo diurno o continuativo, e residenze sanitarie assistite;
c) strutture residenziali o semiresidenziali di natura socio-assistenziale.
d) individuazione di aule laboratorio, ove attivare progetti di studio e/o lavoro per favorire il reinserimento nel sociale, di cui al successivo comma 2.