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Legislatura XVI

Proposta emendativa 4.29. in XII Commissione in sede referente riferita al C. 919

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 18/07/2012  [ apri ]
4.29.

  Sostituire il comma 3 con i seguenti:
  3. Le soluzioni al disagio psichico devono essere debitamente motivate e sempre applicate nel massimo rispetto della persona e della dignità umana e della libera e consapevole scelta. Al fine di tutelare i soggetti con disagio mentale, ed escludere possibili abusi o ingiustificate coercizioni, la verifica dell'assenza della loro capacità, seppur momentanea, d'intendere e di volere, deve essere certificata con la massima certezza, previa accurata indagine medica.
  3-bis. Considerato che la coercizione è la negazione della libertà personale e che nessuno può essere sottoposto a trattamenti sanitari contro la sua volontà, salvo e nel rispetto del dettato costituzionale e della normativa vigente, in caso di necessità, l'accertamento sanitario obbligatorio, può essere proposto, previa motivazione, solo qualora il medico ritiene necessaria una valutazione diagnostica, prima di esprimersi sulla necessità di un trattamento psichiatrico.