Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Per la realizzazione di quanto previsto dalla presente legge, in deroga alle disposizioni vigenti relative al contenimento della spesa di personale, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, comprese quelle che hanno sottoscritto i piani di rientro dai disavanzi sanitari, previa autorizzazione del Ministero della salute di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, possono assumere personale qualificato.