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Legislatura XVI

Proposta emendativa 11.1. in XII Commissione in sede referente riferita al C. 919

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 18/07/2012  [ apri ]
11.1.

  Al comma 1, premettere i seguenti commi:
  «01. Le regioni disciplinano, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza, i dipartimenti di salute mentale attraverso servizi che possano rispondere in modo efficace, articolato e completo ai molteplici problemi posti dalle diverse malattie mentali e dai differenti stadi evolutivi delle medesime malattie, provvedendo all'articolazione degli stessi in una complessa rete di presidi consistenti nelle diverse strutture deputate alla diagnosi, cura e riabilitazione ambulatoriale e domiciliare, alla cura in ambiente ospedaliero, al pronto soccorso psichiatrico, alle visite specialistiche, alle attività di consulenza sull'opportunità dei ricoveri e di programmazione delle terapie utili al malato, alle attività di educazione sanitaria e di prevenzione, nonché all'assistenza in regime di residenzialità diurna e notturna e continuativa. È in ogni caso garantita l'istituzione di uno sportello unico dedicato alla presa in carico del paziente affetto da disturbi mentali che garantisca al nucleo familiare del paziente un servizio specifico di informazione e di documentazione in relazione al percorso diagnostico-terapeutico dell'assistito.
  02. Le regioni entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispongono il piano regionale psichiatrico contenente le misure attuative delle disposizioni di cui alla medesima legge, nonché la definizione degli ambiti territoriali dei servizi a struttura dipartimentale di cui ai comma precedente in modo da garantire, ove possibile, la coincidenza tra l'ambito territoriale del servizio e quello delle aziende sanitarie locali».