stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 11.05. in XII Commissione in sede referente riferita al C. 919

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 18/07/2012  [ apri ]
11.05.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Comitato tecnico permanente di coordinamento in materia di salute mentale).

  1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituisce, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un comitato tecnico permanente di coordinamento in materia di salute mentale, di seguito denominato «comitato».
  2. Il comitato è composto da rappresentanti delle amministrazioni statali e regionali operanti nel settore della salute mentale nominati, rispettivamente, dal Ministero della salute e dai presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
  3. Al comitato sono attribuite funzioni istruttorie e preparatorie in ordine alla trattazione, da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di tematiche, anche nella prospettiva dell'adozione dei relativi atti, in materia di tutela della salute mentale. Il comitato assicura, altresì, il raccordo a livello tecnico tra l'amministrazione dello Stato e delle regioni, al fine di una proficua e leale collaborazione nell'esercizio delle rispettive competenze in materia di salute mentale. In particolare, spetta al comitato:
   a) fornire gli strumenti per la pianificazione e il controllo della spesa, secondo modalità standardizzate e facilmente applicabili;
   b) fornire gli strumenti per la verifica dei risultati;
   c) definire i criteri di raccolta e di elaborazione di dati epidemiologici relativi alla diffusione e alle caratteristiche delle malattie mentali;
   d) definire i criteri normativi e gli standard minimi di assistenza per ciò che concerne gli aspetti etici, organizzativi, logistici e procedurali delle attività connesse al trattamento e alla prevenzione delle malattie mentali, con particolare attenzione agli indici di funzionamento, di qualità, di gradimento da parte degli utenti e di esito dei trattamenti;
   e) monitorare, sulla base dei dati raccolti dalle regioni, le risorse e le strutture esistenti per il trattamento delle malattie mentali;
   f) raccogliere, sulla base dei dati raccolti dalle regioni in accordo alle specifiche fornite, i dati epidemiologici e sul trattamento delle malattie mentali, con particolare attenzione alla distribuzione dei trattamenti tra assistenza pubblica e privata;
   g) raccogliere i dati utili per definire i costi sociali specifici delle malattie mentali derivanti dalla riduzione della produttività e dall'aumento delle spese sociali per inabilità, invalidità e morte prematura;
   h) promuovere, coordinare e realizzare attività di ricerca scientifica, anche nell'ambito dell'Unione europea;
   i) sviluppare nuovi modelli organizzativi, di trattamento e di prevenzione delle malattie mentali, anche sulla base di proposte presentate dagli operatori pubblici e privati, definendone l'attuabilità e gli aspetti normativi e promuovendo, anche in ambito regionale, le necessarie attività legislative per attuarli;
   l) definire proposte per la tutela giuridica e sociale dei soggetti particolarmente a rischio a causa di disturbi mentali;
   m) coordinare, ed eventualmente realizzare, attività di formazione sulle malattie mentali.