Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
(Disposizioni per garantire la salute e incolumità della famiglia).
1. Nei casi in cui la convivenza con la persona affetta da disturbi mentali non possa proseguire in quanto il paziente rifiuta assistenza e/o il suo comportamento è motivo di rischio per la sua salute e quella dei suoi familiari con l'aggravante per l'incolumità fisica e per il benessere psico-fisico del nucleo familiare, il Comune di residenza del paziente, su segnalazione e richiesta del dipartimento di salute mentale, e in collaborazione con i servizi sociali, individua una soluzione residenziale idonea alle esigenze della persona nell'ambito delle comunità o delle case di riposo o case alloggio.