All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01.
(Finalità).
1. La politica di salute mentale comprende organicamente tutti gli interventi di prevenzione, promozione, diagnosi, cura, riabilitazione, integrazione sociale, educazione sanitaria per le persone con disturbi mentali, nonché le attività di formazione e ricerca necessarie ad un efficiente sistema curante e di comunità.