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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.15. in II Commissione in sede referente riferita al testo base adottato nella seduta del 17/12/2009

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/01/2010  [ apri ]
1.15.

Sostituire il comma 6 con il seguente:
Il giudice dichiara la sospensione del termine di prescrizione sino alla data di rinvio dell'udienza. Con il provvedimento che dispone il rinvio per legittimo impedimento, il giudice dichiara la sospensione del termine di prescrizione sino alla data di rinvio dell'udienza. Il provvedimento di rinvio è letto in udienza e vale quale notifica anche per le parti non presenti.