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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.15. in Assemblea riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 03/02/2010  [ apri ]
1.15.

Sostituire il comma 6 con il seguente:
6. Con il provvedimento che dispone il rinvio per legittimo impedimento, il giudice dichiara la sospensione del termine di prescrizione sino alla data di rinvio dell'udienza. Il provvedimento di rinvio è letto in udienza e vale quale notifica anche per le parti non presenti.