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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.47. in Assemblea riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 02/02/2010  [ apri ]
1.47.

Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: All'inizio di ogni mese il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette al giudice che procede la richiesta di rinvio per legittimo impedimento sulla base di un dettagliato rapporto con le specificazioni delle attività di governo che conta di svolgere. Insieme alla richiesta indica i giorni, contenuti nell'arco dì un mese, per i quali non sussiste impedimento. Se il giudice, sentiti il pubblico ministero e le parti offese costituite, non ritiene le attività congrue o attinenti alla funzione ovvero le valuta eccessivamente dilatorie, oppure se manca l'indicazione dei giorni per i quali non sussiste impedimento, dispone la fissazione delle udienze, la mancata partecipazione alle quali non può essere ascritta a legittimo impedimento.