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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.300. in Assemblea riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 02/02/2010  [ apri ]
1.300.
approvato

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, all'articolo 2, premettere il seguente comma:
01. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano fino alla data di entrata in vigore della legge costituzionale recante la disciplina organica delle prerogative del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri, nonché delle modalità di partecipazione degli stessi ai processi penali e, comunque, non oltre diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, salvi i casi previsti dall'articolo 96 della Costituzione, al fine di consentire al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri il sereno svolgimento delle funzioni loro attribuite dalla Costituzione e dalla legge.

La Commissione