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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.224. in Assemblea riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 02/02/2010  [ apri ]
1.224.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quando si procede per reati di cui al Libro II, Titolo I del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza.