Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quando si procede per i delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza.