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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.222. in Assemblea riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 02/02/2010  [ apri ]
1.222.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quando si procede per delitti puniti con l'ergastolo, per delitti di cui al Libro II, Titolo I, Titolo II, capo I, Titolo III, capo I, del codice penale, per delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, nonché per delitti di criminalità organizzata, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza.