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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.216. in Assemblea riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 02/02/2010  [ apri ]
1.216.
inammissibile

Sostituirlo con il seguente:
Art. 1. - (Priorità assoluta ai processi penali a carico di membri del Parlamento). - 1. Al fine di garantire il libero e ordinato esercizio delle prerogative e competenze connesse all'esercizio del mandato parlamentare, ai sensi degli articoli 67 e 68 della Costituzione, la presente legge riconosce priorità assoluta ai procedimenti penali a carico di membri delle Camere, in sede di formazione dei ruoli di udienza e trattazione dei processi.
2. All'articolo 132-bis, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, come modificato dall'articolo 2-bis del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, dopo la lettera f) è inserita la seguente:
«f-bis) ai processi a carico di membri del Parlamento».