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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.1. in Assemblea riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 02/02/2010  [ apri ]
1.1.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 1. - 1. All'articolo 420-ter del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«5-bis. Quando il legittimo impedimento a comparire nell'udienza, motivato dallo svolgimento delle rispettive funzioni, è addotto da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, di un Ministro o di un Sottosegretario di Stato che partecipano al giudizio in qualità di imputato o di difensore, il giudice rinvia il dibattimento ad altra udienza. Nella richiesta di rinvio per legittimo impedimento, il soggetto di cui al primo periodo indica i giorni, contenuti nell'arco di un mese, per i quali non sussiste impedimento. In mancanza di tale indicazione, il giudice dichiara l'insussistenza del legittimo impedimento. Il giudice dichiara altresì l'insussistenza del legittimo impedimento, qualora il soggetto di cui al primo periodo non sia presente all'udienza fissata in uno dei giorni previamente indicati ai sensi del secondo periodo. Con l'ordinanza che dispone il rinvio per legittimo impedimento, il giudice dichiara la sospensione del termine di prescrizione sino alla data di rinvio dell'udienza. L'ordinanza di rinvio è letta in udienza e vale quale notifica anche per le parti non presenti».