Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 03/02/2010
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1.354.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente: 8. In caso di rinvio ai sensi dei commi 4 e 5, il giudice può provvedere all'assunzione delle prove urgenti a norma degli articoli 392 e 467 del codice di procedura penale.