Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. In applicazione del principio di leale collaborazione fra organi dello Stato, nella richiesta di rinvio per legittimo impedimento, i soggetti di cui ai commi 2 e 3, indicano a pena di inammissibilità, almeno sei giorni, nell'arco dei due mesi successivi, per i quali non sussiste impedimento ed il giudice fissa udienza in tali date. Nelle udienze così fissate non può essere addotto un legittimo impedimento che non derivi da una sopraggiunta, imprevedibile e assoluta impossibilità di comparire dell'imputato.