Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 160.000 euro annui a decorrere dall'anno 2009 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero.