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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.10. in Assemblea riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 19/05/2010  [ apri ]
2.10.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: è riconosciuto, su richiesta fino a: calcolata dalla data di nascita con le seguenti: è concessa, su richiesta, l'erogazione anticipata del trattamento pensionistico. Il diritto previdenziale di cui al presente comma è riconosciuto, a fronte del versamento e dell'accredito di almeno venti annualità di contributi previdenziali e di un periodo, pari almeno a diciotto anni, di assistenza continuativa di un familiare convivente disabile, in favore dei lavoratori che abbiano compiuto il sessantesimo anno di età ovvero delle lavoratrici che abbiano compiuto il cinquantacinquesimo anno di età. Nel caso di handicap congenito o che si manifesta dalla nascita, certificato da una struttura pubblica afferente al Servizio sanitario nazionale, il periodo di assistenza continuativa di cui al presente comma decorre dalla data di nascita del familiare disabile.

La Commissione