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Legislatura XVI

Proposta emendativa 4.02. in XII Commissione in sede referente riferita al testo base adottato nella seduta del 25/02/2010

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/06/2011  [ apri ]
4.02.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Emergenza sanitaria).

1. Nelle more della attivazione della specializzazione universitaria in medicina di emergenza, le regioni che hanno adottato provvedimenti per consentire il passaggio alla dipendenza dei medici convenzionati di emergenza sanitaria territoriale, ai sensi dell'articolo 8, comma 1-bis, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, possono attivare le procedure affinché i medici in servizio in emergenza alla data di entrata in vigore del presente atto legislativo, i quali operino con incarico a tempo indeterminato da almeno cinque anni o al compimento dinamico del quinto anno oppure con incarico determinato rinnovato da almeno cinque anni, siano inquadrati a domanda nel ruolo sanitario, nel rispetto delle dotazioni organiche e dei finanziamenti utilizzati dalla regioni per garantire gli organici della suddetta attività.