stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 11.02. in XII Commissione in sede referente riferita al testo base adottato nella seduta del 25/02/2010

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/06/2011  [ apri ]
11.02.

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.

1. La valutazione in termini di qualità, efficacia ed efficienza delle strutture e dei servizi sanitari erogati nell'ambito del Servizio sanitario nazionale è strumento base di controllo e di governo a livello nazionale e regionale.
2. I risultati delle valutazioni devono essere pubblici e facilmente accessibili agli operatori e ai cittadini.
3. A questo fine il Ministero della salute entro sei mesi dall'approvazione della presente legge emana un decreto per la definizione di un sistema di indici di valutazione e alla loro misura relativamente ai servizi sanitari regionali, le strutture ospedaliere e sanitarie, i singoli servizi erogati.
4. Le regioni collaborano con il Ministero della salute per la raccolta dei risultati sul territorio, favorendo l'accesso all'informazione per i cittadini e consentendo loro scelte informate dei luoghi di cura.