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Legislatura XVI

Proposta emendativa 0.2.21.101. in Assemblea riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 24/02/2010  [ apri ]
0.2.21.101. (nuova formulazione)
approvato

All'emendamento 2.21, aggiungere, in fine, il seguente comma:
2. Dall'interdizione dai pubblici uffici consegue l'ineleggibilitĂ  del condannato per la stessa durata della pena detentiva. La sospensione condizionale della pena non ha effetto ai fini dell'interdizione dai pubblici uffici.

La Commissione
em. 2.21.