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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.21. in Assemblea riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 24/02/2010  [ apri ]
2.21.(testo modificato nel corso della seduta)
approvato

Sostituirlo con il seguente:
Art. 2. - 1. La condanna alla pena della reclusione, anche se conseguente all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dall'articolo 10, comma 5-bis.2, della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto dall'articolo 1 della presente legge comporta l'interdizione dai pubblici uffici per la durata della pena detentiva. A tal fine la cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza trasmette copia dell'estratto esecutivo, chiusa in piego sigillato, all'organo o all'ente di appartenenza per l'adozione degli atti di competenza.

2.21.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 2. - 1. La condanna alla pena della reclusione, anche se conseguente all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dall'articolo 10, comma 5-bis.2, della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto dall'articolo 1 della presente legge comporta in ogni caso l'interdizione dai pubblici uffici per la durata della pena detentiva. A tal fine la cancelleria del tribunale che ha pronunciato la sentenza trasmette copia dell'estratto esecutivo, chiusa in piego sigillato, all'organo o all'ente di appartenenza per l'adozione degli atti di competenza.