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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.04. in Assemblea riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 24/02/2010  [ apri ]
2.04.

Dopo l'articolo 2, aggiungere i seguenti:
Art. 3. - (Introduzione dell'articolo 4-bis della legge 24 gennaio 1979, n. 18). - 1. Dopo l'articolo 4 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
«Art. 4-bis. - 1. Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di membro del Parlamento europeo coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva per un delitto non colposo.
2. Per tutti gli effetti disciplinati dal comma 1 la sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna».
Art. 4. - (Modifica all'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18). - 1. Dopo il settimo comma dell'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è inserito il seguente:
«Ogni candidato, unitamente alla dichiarazione di accettazione della candidatura, deve presentare la dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, comprovanti l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'articolo 4-bis della presente legge. L'ufficio elettorale circoscrizionale cancella dalle liste i nomi dei candidati per i quali manca la dichiarazione sostitutiva di cui al periodo precedente».
Art. 5. - (Modifiche al titolo VIII della legge 24 gennaio 1979, n. 18). - 1. Dopo l'articolo 49 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
«Art. 49-bis. - 1 Coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva per un delitto non colposo non possono, con alcun mezzo, direttamente o indirettamente, svolgere le attività di propaganda elettorale in favore o in pregiudizio di candidati o simboli.
2. Il contravventore al divieto di cui al comma 1 è punito con la reclusione da 1 a 3 anni. La stessa pena si applica al candidato che, inequivocabilmente a conoscenza della condanna del soggetto di cui al primo periodo, richiede a tale soggetto la prestazione dell'attività di cui al comma 1.»