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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.03. in Assemblea riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 24/02/2010  [ apri ]
2.03.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 3. - (Modifica all'articolo 5 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533). - 1. All'articolo 5 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«1-bis. Coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva per un delitto non colposo non possono, con alcun mezzo, direttamente o indirettamente, svolgere le attività di propaganda elettorale previste dalla legge 4 aprile 1956, n 212, in favore o in pregiudizio di candidati o simboli.
1-ter. Il contravventore al divieto di cui al comma 1 è punito con la reclusione da 1 a 3 anni. La stessa pena si applica al candidato che, inequivocabilmente a conoscenza della condanna del soggetto di cui al primo periodo, richiede a tale soggetto la prestazione dell'attività di cui al comma 1-bis.
1-quater. Non possono essere candidati alle elezioni politiche e non possono comunque ricoprire la carica di senatore coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva per un delitto non colposo».