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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.29. in Assemblea riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 24/02/2010  [ apri ]
1.29.(testo modificato nel corso della seduta)

Al comma 1, sostituire il capoverso 5-bis. 2 con il seguente:
5-bis. 2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il contravventore al divieto di cui al comma 5-bis. 1, è punito con la reclusione da 1 a 5 anni. La stessa pena si applica al candidato che, avendo diretta conoscenza della condizione di sottoposto in via definitiva alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, richiede al medesimo di svolgere le attività di propaganda elettorale previste dal medesimo comma 5-bis.1.

1.29.

Al comma 1, sostituire il capoverso 5-bis. 2 con il seguente:
5-bis. 2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il contravventore al divieto di cui al comma 5-bis. 1, è punito con la reclusione da 1 a 4 anni. La stessa pena si applica al candidato che, essendo inequivocabilmente a conoscenza della condizione di sottoposto in via definitiva alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, richiede personalmente al medesimo di svolgere le attività di propaganda elettorale previste dal medesimo comma 5-bis.1.