Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Ai fini del risparmio e della semplificazione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, delle procedure amministrative relative alle comunicazioni obbligatorie su assunzioni, ingaggi, proroghe, trasformazioni, distacchi, trasferimenti e cessazioni, il certificato di agibilità previsto dall'articolo 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, è rilasciato d'ufficio dall'ENPALS a seguito della denuncia di assunzione effettuata con il «modello unificato» di comunicazione obbligatoria di assunzione. La validità del certificato è pari alla durata del rapporto di lavoro così come denunciato col «modello unificato» e indipendentemente dalla tipologia contrattuale instaurata.