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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.12. in XI Commissione in sede referente riferita al testo base adottato nella seduta del 12/01/2010

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/02/2010  [ apri ]
1.12.

Sostituire il comma 11 con il seguente:
11. Al comma 15 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Ai medesimi lavoratori, quando organizzano autonomamente, per la preparazione degli spettacoli, le giornate di prova, è consentito l'inserimento delle stesse nei relativi contratti di ingaggio come giornate di lavoro non retribuite, gravate tuttavia di adempimenti contributivi esclusivamente ai fini previdenziali concernenti l'ENPALS. In tal caso il contributo è computato sul minimo contrattuale. Ai fini del calcolo numerico delle giornate contributive necessarie alla maturazione dal diritto alla pensione, le giornate di prova sono computate come giornate di lavoro a tempo pieno nel limite massimo annuale necessario per conseguire il requisito di 120 contributi giornalieri». Conseguentemente, il comma 4 dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 2002, n. 283, è abrogato.

Il Relatore