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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.7. in XI Commissione in sede referente riferita al testo base adottato nella seduta del 12/01/2010

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/02/2010  [ apri ]
1.7.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui ai commi da 2 a 17 del presente articolo hanno effetto a decorrere dal 1o gennaio 2012.

Conseguentemente:
al comma 5, sostituire le parole: dal triennio 2010-2012 con le seguenti: dall'anno 2012;
al comma 8, sostituire le parole: 1o gennaio 2010 con le seguenti: 1o gennaio 2012;
sostituire l'articolo 5 con il seguente:

Art. 5.
(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2012 e a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per l'anno 2012, detto stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.