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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.02. in II Commissione in sede referente riferita al testo base adottato nella seduta del 18/01/2012

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/02/2012  [ apri ]
2.02.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 3.

1. Dopo il comma 16 dell'articolo 4 della legge 1o dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:
«16-bis. La domanda congiunta dei coniugi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere proposta anche in assenza della richiesta di separazione personale, di cui all'articolo 150 del codice civile, se il matrimonio è stato celebrato da almeno due anni e i coniugi non hanno prole o la prole è maggiorenne e non convivente. In tal caso il giudice fissa una nuova udienza in camera di consiglio, da tenersi non prima di novanta e non oltre centoventi giorni dalla data dell'udienza di cui al comma 7, chiedendo ai coniugi di confermare la loro volontà. Se anche uno solo di essi non conferma la volontà di procedere direttamente con lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il giudice assegna ai coniugi un termine per la presentazione della domanda di cui all'articolo 709 del codice di procedura civile per l'avvio della procedura di separazione personale».

Conseguentemente, il titolo del testo base è modificato come segue: Modifiche al codice civile e agli articoli 3 e 4 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di scioglimento del matrimonio e della comunione tra i coniugi.