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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.5. in II Commissione in sede referente riferita al testo base adottato nella seduta del 18/01/2012

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/02/2012  [ apri ]
1.5.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 1. - La lettera b) del numero 2) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 1o dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:
b) Sono decorsi due mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale, sia essa giudiziale o consensuale. L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta.