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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.14. in II Commissione in sede referente riferita al testo base adottato nella seduta del 18/01/2012

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/02/2012  [ apri ]
1.14.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

1. Al secondo capoverso della lettera b) del numero 2) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 1o dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «due anni»;
b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «in caso di presenza di figli minori, il termine di cui al periodo precedente è di tre anni».