Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. All'articolo 3 della legge 1o dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, è aggiunto infine il seguente comma:
1-bis). - 1. Nel caso in cui non vi siano figli minori, i coniugi possono domandare congiuntamente, anche se non sia stata proposta domanda di separazione, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio.