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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.2. in II Commissione in sede referente riferita al testo base adottato nella seduta del 18/01/2012

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/02/2012  [ apri ]
1.2.

Sostituirlo con il seguente:
Il secondo capoverso della lettera b) del numero 2, del comma 1 dell'articolo 3, della legge 1o dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente, da almeno un anno se la separazione personale è consensuale e senza figli minori, da almeno due anni se la separazione personale è giudiziale e senza figli minori e tre anni se la separazione personale è giudiziale e con la presenza di figli minori, a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale. L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta;».