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Legislatura XVI

Proposta emendativa 7.50. in XII Commissione in sede referente riferita al testo base adottato nella seduta del 11/10/2011

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/02/2012  [ apri ]
7.50.
approvato

Sostituirlo con il seguente:

Art. 7.
(Regolamento di attuazione).

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta il regolamento di attuazione della presente legge al fine di:
a) stabilire le modalità e i tempi, comunque non superiori a un anno, per la conservazione, per la richiesta, per il trasporto, per l'utilizzo e la restituzione in condizioni dignitose alla famiglia della salma da parte dei centri di riferimento di cui all'articolo 4, prevedendo che si possa procedere alla «sepoltura» delle salme per cui la famiglia di appartenenza non richiede la riconsegna;
b) indicare le cause di esclusione di utilizzo delle salme ai fini di cui alla presente legge;
c) individuare le modalità applicative volte a garantire il rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 8.

Il Relatore