Sostituire l'articolo 1 con il seguente:
ART. 1.
1. All'articolo 438 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dopo le parole: «L'imputato» sono inserite le seguenti: «, salvo quanto previsto dal comma 6-bis;
b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: «Il giudizio abbreviato non può essere richiesto dall'imputato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, ai sensi degli articoli 102, 105 e 108 del codice penale, o recidivo, ai sensi dell'articolo 99, commi 4 e 5, del codice penale, per i reati che prevedono la pena dell'ergastolo».