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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.2. in II Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 01/02/2011  [ apri ]
1.2.

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

ART. 1.

1. All'articolo 438 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dopo le parole: «L'imputato» sono inserite le seguenti: «, salvo quanto previsto dal comma 6-bis;
b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: «Il giudizio abbreviato non può essere richiesto dall'imputato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, ai sensi degli articoli 102, 105 e 108 del codice penale, o recidivo, ai sensi dell'articolo 99, commi 4 e 5, del codice penale, per i reati che prevedono la pena dell'ergastolo».