Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
1. Con l'entrata in vigore della presente legge i consiglieri provinciali eletti in collegi elettorali che comprendono il territorio dei comuni distaccati decadono dall'incarico di consigliere provinciale della Provincia di Pesaro e Urbino; gli stessi vengono sostituiti con i primi dei non eletti negli altri collegi elettorali riferiti alle medesime liste.